Fine anno ricco di scadenze. Dopo gli acconti del 30/11, le solite scadenze di meta’ dicembre, l’Ici del 16/12 spetta all’acconto Iva, da versare entro il 27/12. Ma non tutti devono provvedere al pagamento.
Il contribuente puo’ scegliere tra 3 metodi, tra i quali e’ possibile utilizzare quello a lui piu’ favorevole:
Metodo storico: l’88% dell’Iva relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente, al lordo dell’acconto Iva versato.
Metodo previsionale: 88% dell’importo che si prevede di calcolare relativamente all’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno in corso. Difficile da calcolare esattamente in quanto il 27 ancora non e’ detto che si siano ricevute tutte le fatture d’acquisto, ne’ che si siano emesse tutte le fatture del periodo.
Metodo delle operazioni effettuate: deve essere versata l’Iva risultante dalla liquidazione effettuata con riferimento al 20/12 (quindi per i soggetti mensili si tiene conto delle registrazioni dal 01/12 al 20/12, mentre per i soggetti trimestrali dal 01/10 al 20/12).
Chi non deve effettuare alcun versamento:
I soggetti che hanno iniziato l’attivita’ nel corso dell’anno
I contribuenti con una liquidazione precedente inferiore a 116,72 euro (che e’ il minimo su cui calcolare un acconto dovuto dell’88%)
I contribuenti che sulla base del metodo previsionale presumono di non raggiungere l’importo di cui al punto precedente
I contribuenti che effettuano solo operazioni esenti o non imponibili
I contribuenti che beneficiano dei regimi forfetari di determinazione dell’imposta (contribuenti minimi, nuove iniziative imprenditoriali). Non dovranno versare l’acconto nemmeno nell’anno di esaurimento del regime o di superamento del limiti quantitativo.
I soggetti che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre dell’ anno di riferimento se sono contribuenti mensili o entro il 30 settembre se erano contribuenti trimestrali.
I soggetti che svolgono attività di giochi e spettacoli in regime di determinazione speciale dell’iva e coloro che raccolgono rottami usati e similari per la rivendita.



