Posts Tagged ‘Scadenze’

Acconto Iva 2011 entro il 27/12

novembre 26th, 2011

Fine anno ricco di scadenze. Dopo gli acconti del 30/11, le solite scadenze di meta’ dicembre, l’Ici del 16/12 spetta all’acconto Iva, da versare entro il 27/12. Ma non tutti devono provvedere al pagamento.

Il contribuente puo’ scegliere tra 3 metodi, tra i quali e’ possibile utilizzare quello a lui piu’ favorevole:

Metodo storico: l’88% dell’Iva relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente, al lordo dell’acconto Iva versato.

Metodo previsionale: 88% dell’importo che si prevede di calcolare relativamente all’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno in corso. Difficile da calcolare esattamente in quanto il 27 ancora non e’ detto che si siano ricevute tutte le fatture d’acquisto, ne’ che si siano emesse tutte le fatture del periodo.

Metodo delle operazioni effettuate: deve essere versata l’Iva risultante dalla liquidazione effettuata con riferimento al 20/12 (quindi per i soggetti mensili si tiene conto delle registrazioni dal 01/12 al 20/12, mentre per i soggetti trimestrali dal 01/10 al 20/12).

Chi non deve effettuare alcun versamento:

chi inizia l’attività nel corso del periodo di imposta 2010 o chi cessa l’attività nel medesimo anno
• Contribuenti con una liquidazione precedente inferiore a 116,72 euro (che sarebbe il valore minimo su cui calcolare un acconto dovuto dell’88%)
• Contribuenti che sulla base del metodo revisionale presumono di non raggiungere l’importo di cui al punto precedente
• Contribuenti che registrano solo operazioni esenti o non imponibili (anche per opzione da 36 bis)
• Contribuenti che beneficiano dei regimi forfetari di determinazione dell’imposta ex art. 13 della L.388 del 2000, regime delle nuove iniziative imprenditoriali o regime delle attività marginali. Non dovranno versare l’acconto nemmeno nell’anno di esaurimento del regime o di superamento del limiti quantitativo.
• coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre dell’ anno di riferimento se sono contribuenti mensili o entro il 30 settembre se erano contribuenti trimestrali.
• coloro che svolgono attività di giuochi e spettacoli in regime di determinazione speciale dell’iva.
• coloro che raccolgono rottami usati e similari per la rivendita.

I soggetti che hanno iniziato l’attivita’ nel corso dell’anno

I contribuenti con una liquidazione precedente inferiore a 116,72 euro (che e’ il minimo su cui calcolare un acconto dovuto dell’88%)

I contribuenti che sulla base del metodo previsionale presumono di non raggiungere l’importo di cui al punto precedente

I contribuenti che effettuano solo operazioni esenti o non imponibili

I contribuenti che beneficiano dei regimi forfetari di determinazione dell’imposta (contribuenti minimi, nuove iniziative imprenditoriali). Non dovranno versare l’acconto nemmeno nell’anno di esaurimento del regime o di superamento del limiti quantitativo.

I soggetti che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre dell’ anno di riferimento se sono contribuenti mensili o entro il 30 settembre se erano contribuenti trimestrali.

I soggetti che svolgono attività di giochi e spettacoli in regime di determinazione speciale dell’iva e coloro che raccolgono rottami usati e similari per la rivendita.

Acconto imposte novembre 2011

ottobre 19th, 2011

Ricordiamo che il 30/11/2011 scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte.

I soggetti interessati all’adempimento sono le persone fisiche, le societa’ di persone e le societa’ di capitali.

Come al solito, i titolari di partita Iva sono tenuti ad effettuare il pagamento con modalita’ telematiche, ovvero direttamente a mezzo i canali dell’agenzia delle entrate o per mezzo dell’home banking, oppure tramite un intermediario abilitato (commercialista).

Le persone non titolari di partita Iva possono invece effettuare il pagamento in modo tradizionale consegnando la delega F24 alla propria banca per l’addebito in conto corrente o pagamento in contanti.

A differenza del versamento del saldo e del primo acconto (che si inizia a pagare a giugno/luglio) il secondo acconto non puo’ essere rateizzato.

Posta elettronica certificata PEC obbligatoria per le societa’: entro novembre la comunicazione al registro delle imprese

ottobre 2nd, 2011

Posta elettronica certificata PEC obbligatoria per le societa’: entro novembre la comunicazione al registro delle imprese

Ricordiamo che tutte le societa’ (Snc, Sas, Srl, Cooperative, ecc.) hanno l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata entro il 29/11/11. Entro tale data l’indirizzo dovra’ essere comunicato al Registro delle Imprese, o direttamente o a mezzo di intermediario abilitato. Sono quindi escluse dall’obbligo soltanto le ditte individuali.

Il nostro studio puo’ dare assistenza a costi contenuti sia per l’attivazione di una casella PEC che per la comunicazione alla Camera di Commercio.

Ci contatti quanto prima per tutti i dettagli, scrivendo una mail a informazionefiscale@gmail.com, La assisteremo in tutti gli adempimenti.

Inoltre, se richiesto, siamo in grado di gestire successivamente ed in via continuativa la Sua casella di posta elettronica PEC.

Ma cos’e’ una casella PEC?

La posta elettronica certificata e’ una casella di posta elettronica standard, a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione, che gli attribuiscono un’efficacia giuridica uguale ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. E’ inoltre importante tenere sotto controllo la casella e leggere i messaggi ricevuti in quanto, seppure non fossero stati letti dal destinatario, avrebbero comunque valore legale per chi li ha inviati.

Altre informazioni e chiarimenti sulla PEC sono reperibili ai seguenti link:

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