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Tassa annuale per i libri sociali

febbraio 25th, 2010

Come ogni anno, entro il 16 marzo deve essere effettuato il versamento della tassa per i libri sociali.

Rimando al precedente post per i dettagli sui soggetti obbligati e modalita’ versamento.

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In caso di tardivo versamento e’ possibile effettuare il ravvedimento operoso: entro il prossimo 16/03/2010 e’ quindi possibile regolarizzare l’imposta dovuta per il 2009.

Aggiungo che le società di capitali costituite successivamente al primo gennaio 2010 non sono tenute ad effettuare il pagamento in quanto hanno gia’ provveduto con bollettino postale, c/c 6007  intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro operativo di Pescara, versamento da esibire all’Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività (mod. AA7/10).

25/02/2010

Compensazione crediti Iva: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

gennaio 16th, 2010

Con la circolare n. 1/E del 2009 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alle nuove regole per compensare i crediti Iva.

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Regole precedenti per i crediti 2008

La norma attuale stabilisce che a partire dal 01/01/2010 i crediti Iva possano essere utilizzati in compensazione per importi superiori a E. 10.000,00 esclusivamente a partire dal 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza di rimborso/compensazione trimestrale.

E’ stato tuttavia chiarito nella suddetta circolare che i crediti Iva 2008 possono essere utilizzati secondo le regole precedenti. In pratica le nuove disposizioni si applicano a partire dai crediti 2009. Tuttavia il credito 2008 potra’ essere liberamente compensato solo fino alla presentazione della dichiarazione annuale 2010 (relativa al 2009), e non oltre il 30/04/2010, in quanto in quel momento l’eccedenza 2008 verrà incorporata nel credito 2009 e dovranno pertanto essere seguite le nuove regole sull’intero importo.

I crediti Iva trimestrali

Viene inoltre chiarito che per quanto riguarda il limite di E. 10.000,00 i contribuenti avranno a disposizione due diversi plafond: uno per l’eccedenza Iva maturata nel 2009 e l’altro costituito dalla somma dei singoli crediti indicati in ciascuna istanza di rimborso/compensazione Iva trimestrale (modello Iva TR) presentata nel 2010. Per questi ultimi, il rispetto del massimale di E. 10.000,00 va verificato effettuando la somma degli importi maturati nei tre trimestri. Quindi un contribuente con credito di E. 4.000,00 nel primo trimestre 2010 può utilizzare in compensazione questa somma senza dover attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. Se nel trimestre successivo matura un ulteriore credito, ad esempio di E. 9.000,00 potra’ utilizzare liberamente in compensazione solo altri E. 6.000,00 dal primo giorno successivo alla presentazione dell’istanza, mentre per il credito rimante si dovra’ attendere il giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione del modello Iva TR.

Altro chiarimento: per i crediti trimestrali niente visto di conformita’ anche qualora il credito compensabile sia superiore ad E. 15.000,00, visto che e’ invece necessario per i crediti che emergono da dichiarazioni.

Dichiarazione Iva

I contribuenti interessati a utilizzare in compensazione o a chiedere a rimborso il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale possono presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma a partire dal 01/02/2010, senza attendere l’Unico. Inoltre coloro che presentano la dichiarazione Iva non saranno tenuti a presentare la Comunicazione annuale dati Iva.

Comunicazione annuale dati Iva 2010

gennaio 13th, 2010

Anche quest’anno, entro la fine di febbraio (o meglio, essendo domenica il termine slitta al primo marzo) dovra’ essere presentata in via telematica la comunicazione annuale dati Iva relativa alle operazioni dell’anno precedente.

Il modello, che presenta alcune modifiche rispetto a quello dell’anno precedente in quanto e’ ora richiesta l’indicazione dei dati relativi ad acquisti e vendite di beni strumentali, e’ stato da poco reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

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Chi e’ obbligato a presentare la comunicazione

In linea generale devono presentare la comunicazione tutti i soggetti titolari di partita IVA obbligati alla dichiarazione annuale, anche se non hanno effettuato operazioni Iva.

Le principali esclusioni sono di seguito indicate:

  • Novita’: i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio per poter utilizzare in compensazione il credito annuale di importo superiore a 10mila euro
  • Persone fisiche che nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione hanno realizzato un volume d’affari uguale od inferiore ad Euro 25.822,84
  • Contribuenti che hanno aderito al regime dei “minimi”, introdotto dall’art. 1, L. 244/2007 (legge Finanziaria 2008)
  • Contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972
  • Imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell’IVA nell’anno cui si riferisce la comunicazione
  • Produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 2.582,28 (limite elevato ad euro 7.746,85 se l’attività agricola viene esercitata nei comuni montani)
  • Esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA
  • Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e associazioni pro-loco (legge 16 dicembre 1991, n. 398) esonerate dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali