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Compensi degli amministratori di societa’: pagamento entro il 12 gennaio

dicembre 27th, 2010

Compensi agli amministratori e principio di cassa allargata

Come tutti gli anni e’ opportuno porre attenzione alla data di pagamento dei compensi degli amministratori, redditi che la legge assimila a quelli di lavoro dipendentePerche’ siano deducibili nell’anno 2010 e’ necessario che vengano corrisposti entro il 12 del mese di gennaio 2011.

Come previsto dall’art. 50, comma 1, TUIR, le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa’ sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente.

verifica studi settore

Cio’ significa che si considerano di competenza del 2010 tutti i compensi pagati entro il 12 gennaio 2011, purche’, naturalmente, riferiti a prestazioni rese nel 2010. Allo stesso tempo gli stessi importi sono considerati reddito 2010 per il percipiente, ed in capo a questo dovranno essere applicate le aliquote e le detrazioni del 2010.

Diversamente nel caso quindi che il compenso dell’amministratore sia percepito successivamente a tale data non sara’ fiscalmente deducibile dal reddito del 2010 ma se ne dovra’ tenere conto per la determinazione della base imponibile dell’anno successivo, quindi del 2011.

Quanto sopra puo’ essere riassunto nello schema che segue:

Amministratore non professionista (non iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ecc.)

Anno riferimento compenso

Data pagamento

da-a

Deducibilita’ costo

2009

13/01/10 - 31/12/10

2010

2010

01/01/10 - 12/01/11

2010

13/01/11 - 31/12/11

2011

2011

01/01/11 - 12/01/12

2011

Diverso e’ il caso dell’amministratore professionista (tipicamente Dottore Commercialista), per i cui compensi non vige il principio di cassa allargata. In questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se percepiti dal primo gennaio al 31 dicembre (non quindi fino al 12 gennaio dell’anno successivo).

Aspetti previdenziali

L’applicazione del principio di cassa allargata, come ribadito dall’INPS, si riflette anche ai fini previdenziali e pertanto, i compensi riferiti a prestazioni rese nel 2010 e pagati entro il 12.1.2011 sono assoggettati alle aliquote previdenziali in vigore nel 2010.

Costi fittizi, imposte a carico dei soci nelle Srl

ottobre 10th, 2010

Tempi difficili per le societa’ a responsabilita’ limitata. Viene meno, in alcuni casi, il paravento della personalita’ giuridica, aggirato dalla presunta distribuzione degli utili, che quindi conduce alla tassazione in capo ai soci di quei redditi. Ma soltanto nelle piccole Srl, ovvero con pochi soci.

La Corte di Cassazione, infatti, con sentenza n. 20721 del 2010 ha statuito che i costi fittizi iscritti nei bilanci di Srl con ristretta base sociale sono imputabili ai soci e pertanto tassabili in capo a questi.

Il principio esposto infatti prevede che nelle societa’ a ristretta base partecipativa, ovvero con un numero limitato dei soci, e’ legittimo supporre che gli utili extracontabili accertati, cioe’ non dichiarati, siano percepiti dai soci. Rimane salva la facolta’ del socio stesso di dare prova che quegli utili non siano stati distribuiti, in quanto accantonati o reinvestiti dalla societa’.

Ma se il principio, giusto o no che sia, vale solo per le piccole Srl, allora perche’ non applicarlo anche nelle societa’ con tanti soci?

11/10/10

Sito internet: nuovi obblighi per Srl e Spa

settembre 11th, 2009

La cosiddetta “legge Comunitaria 2008″ (L. 88/09) ha modificato le disposizioni del Codice civile inerenti gli adempimenti pubblicitari che le società sono tenute ad osservare. In particolare e’ stato previsto che le società di capitali riportino le informazioni di cui all’art. 2250 c.c. nel proprio sito web.

Ma quali sono i dati da indicare negli atti e nella corrispondenza (contratti, fatture, ordini, lettere, ecc..)?

documenti società

Tutte le societa’ (Snc, Sas, Srl, Sapa, Spa)

  • la sede della società
  • l’ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società risulta iscritta
  • il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese
  • lo stato di liquidazione a seguito di scioglimento della società

Le societa’ di capitali (Srl, Sapa, Spa)

  • il capitale sociale deliberato e versato

Le società di capitali unipersonali

  • l’indicazione che trattasi di societa’ con unico socio

Sanzioni

In caso di mancata indicazione dei dati e’ prevista una sanzione pecuniaria da E. 206,00 a E. 2.065,00 nei confronti di “chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società” (ad esempio, consiglieri C.d.A., Amministratore unico, ecc.) omette di eseguire i sopra citati obblighi pubblicitari.

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