Compensi agli amministratori e principio di cassa allargata
Come tutti gli anni e’ opportuno porre attenzione alla data di pagamento dei compensi degli amministratori, redditi che la legge assimila a quelli di lavoro dipendente. Perche’ siano deducibili nell’anno 2010 e’ necessario che vengano corrisposti entro il 12 del mese di gennaio 2011.
Come previsto dall’art. 50, comma 1, TUIR, le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa’ sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente.

Cio’ significa che si considerano di competenza del 2010 tutti i compensi pagati entro il 12 gennaio 2011, purche’, naturalmente, riferiti a prestazioni rese nel 2010. Allo stesso tempo gli stessi importi sono considerati reddito 2010 per il percipiente, ed in capo a questo dovranno essere applicate le aliquote e le detrazioni del 2010.
Diversamente nel caso quindi che il compenso dell’amministratore sia percepito successivamente a tale data non sara’ fiscalmente deducibile dal reddito del 2010 ma se ne dovra’ tenere conto per la determinazione della base imponibile dell’anno successivo, quindi del 2011.
Quanto sopra puo’ essere riassunto nello schema che segue:
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Amministratore non professionista (non iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ecc.) |
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Anno riferimento compenso |
Data pagamento da-a |
Deducibilita’ costo |
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2009 |
13/01/10 - 31/12/10 |
2010 |
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2010 |
01/01/10 - 12/01/11 |
2010 |
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13/01/11 - 31/12/11 |
2011 |
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2011 |
01/01/11 - 12/01/12 |
2011 |
Diverso e’ il caso dell’amministratore professionista (tipicamente Dottore Commercialista), per i cui compensi non vige il principio di cassa allargata. In questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se percepiti dal primo gennaio al 31 dicembre (non quindi fino al 12 gennaio dell’anno successivo).
Aspetti previdenziali
L’applicazione del principio di cassa allargata, come ribadito dall’INPS, si riflette anche ai fini previdenziali e pertanto, i compensi riferiti a prestazioni rese nel 2010 e pagati entro il 12.1.2011 sono assoggettati alle aliquote previdenziali in vigore nel 2010.




