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730/2010 e Unico: scadenze e novita’

marzo 9th, 2010

Come tutti gli anni, con l’avvicinarsi del termine per la presentazione del modello 730 o per il pagamento delle imposte per  le persone che invece compilano il modello Unico, riepilogo le principali novita’.

Calendario dichiarazioni 2010730

Il termine previsto per la consegna al Caf o professionista del modello 730 e’ il 31 maggio, mentre e’ il 30 aprile se il modello e’ presentato al datore di lavoro. Per il modello Unico invece le principali scadenze riguardano il versamento delle imposte che sono state fissate il 16 giugno oppure il 16 luglio con una piccola maggiorazione.

E’ quindi consigliabile predisporre e consegnare quanto prima la documentazione necessaria alla compilazione al proprio consulente fiscale senza aspettare gli ultimi giorni, in modo da avere il tempo di poterla verificare ed eventualmente integrarla.

Vediamo quali sono le novità rispetto all’anno fiscale precedente:

Redditi da fabbricati: sono state introdotti nuovi codici per segnalare alcune situazioni di utilizzo degli immobili.

Oneri e spese: possibilita’ di detrazione del 20% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, apparecchi televisivi e computer.

Si rinvia per tutto il resto al precedente post relativo ai redditi 2008 ma ancora valido.

E’ inoltre bene ricordarsi che e’ necessario comunicare le variazioni inerenti i familiari, i relativi dati anagrafici e codice fiscale.

In caso di acquisto e/o cessione di terreni e fabbricati è necessario fornire la relativa documentazione (contratto di compravendita e contratto di mutuo).

In occasione della consegna dei documenti al consulente ricordarsi di dare indicazione in merito alla destinazione del 5‰ (associazioni non lucrative, ecc.) e dell’ 8‰ (chiesa ecc.) e copia della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.

E’ sempre bene avere una situazione aggiornata degli immobili e relativi dati catastali.

08/03/2010

Compensazione crediti Iva: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

gennaio 16th, 2010

Con la circolare n. 1/E del 2009 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alle nuove regole per compensare i crediti Iva.

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Regole precedenti per i crediti 2008

La norma attuale stabilisce che a partire dal 01/01/2010 i crediti Iva possano essere utilizzati in compensazione per importi superiori a E. 10.000,00 esclusivamente a partire dal 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza di rimborso/compensazione trimestrale.

E’ stato tuttavia chiarito nella suddetta circolare che i crediti Iva 2008 possono essere utilizzati secondo le regole precedenti. In pratica le nuove disposizioni si applicano a partire dai crediti 2009. Tuttavia il credito 2008 potra’ essere liberamente compensato solo fino alla presentazione della dichiarazione annuale 2010 (relativa al 2009), e non oltre il 30/04/2010, in quanto in quel momento l’eccedenza 2008 verrà incorporata nel credito 2009 e dovranno pertanto essere seguite le nuove regole sull’intero importo.

I crediti Iva trimestrali

Viene inoltre chiarito che per quanto riguarda il limite di E. 10.000,00 i contribuenti avranno a disposizione due diversi plafond: uno per l’eccedenza Iva maturata nel 2009 e l’altro costituito dalla somma dei singoli crediti indicati in ciascuna istanza di rimborso/compensazione Iva trimestrale (modello Iva TR) presentata nel 2010. Per questi ultimi, il rispetto del massimale di E. 10.000,00 va verificato effettuando la somma degli importi maturati nei tre trimestri. Quindi un contribuente con credito di E. 4.000,00 nel primo trimestre 2010 può utilizzare in compensazione questa somma senza dover attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. Se nel trimestre successivo matura un ulteriore credito, ad esempio di E. 9.000,00 potra’ utilizzare liberamente in compensazione solo altri E. 6.000,00 dal primo giorno successivo alla presentazione dell’istanza, mentre per il credito rimante si dovra’ attendere il giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione del modello Iva TR.

Altro chiarimento: per i crediti trimestrali niente visto di conformita’ anche qualora il credito compensabile sia superiore ad E. 15.000,00, visto che e’ invece necessario per i crediti che emergono da dichiarazioni.

Dichiarazione Iva

I contribuenti interessati a utilizzare in compensazione o a chiedere a rimborso il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale possono presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma a partire dal 01/02/2010, senza attendere l’Unico. Inoltre coloro che presentano la dichiarazione Iva non saranno tenuti a presentare la Comunicazione annuale dati Iva.

Presentazione tardiva del modello Unico 2009

dicembre 5th, 2009

Presentazione tardiva del modello Unico 2009

Entro il prossimo 29 dicembre coloro che hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativa al 2008 potranno regolarizzare la loro posizione.

calendario

L’art. 2 comma 7 del Dpr 322 del 1998 infatti prevede che sono da considerarsi valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, mentre l’art. 1 del Dlgs 471 del 1997 determina le sanzioni dal 120 al 240% dell’ammontare delle imposte dovute con un minimo da 258 a 1032 Euro.
Tuttavia, ai sensi Dlgs 472 del 1997 in tema di ravvedimento operoso, e’ accordata al contribuente la riduzione delle sanzioni ad 1/12 del minimo. Con la circolare n. 23/E del 1999 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che quindi la presentazione nei 90 giorni era sanzionata con il pagamento di E. 21,00, ovvero 1/12 di E. 258,00  da versare entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo; piu’ recentemente invece con la circolare 49/E del 2009 la stessa Agenzia ha interpretato la norma indicando che le sanzioni sono 1/12 dell’imposta dovuta con un minimo di E. 21,00 e che le sanzioni sono da corrispondere entro il termine per la presentazione tardiva.