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730/2011: entro maggio consegna al Caf

aprile 13th, 2011

Come tutti gli anni, con l’avvicinarsi del termine per la presentazione del modello 730 o per il pagamento delle imposte per  le persone che invece compilano il modello Unico, riepilogo le principali novita’.

Calendario dichiarazioni 2011

730

Il termine previsto per la consegna al Caf o professionista del modello 730 e’ il 31 maggio. Per il modello Unico invece le principali scadenze riguardano il versamento delle imposte che sono state fissate il 16 giugno oppure il 16 luglio con una piccola maggiorazione.

E’ quindi consigliabile predisporre e consegnare quanto prima la documentazione necessaria alla compilazione al proprio consulente fiscale senza aspettare gli ultimi giorni, in modo da avere il tempo di poterla verificare ed eventualmente integrarla.

Vediamo quali sono le novità rispetto all’anno fiscale precedente:

Incremento produttivita’ e personale comparto sicurezza: prorogata l’agevolazione relativa alle somme legate agli incrementi di produttivita’ e confermata la detrazione sul trattamento economico accessorio per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso.

Incremento produttivita’ 2008 e 2009 : inserita sezione destinata al recupero del credito relativo all’imposta sostitutiva applicata ai compensi erogati per gli incrementi di produttivita’ o per lavoro straordinario negli anni 2008 e 2009.

Si rinvia per tutto il resto al precedente post relativo ai redditi 2008 ma ancora valido.

E’ inoltre bene ricordarsi che e’ necessario comunicare le variazioni inerenti i familiari, i relativi dati anagrafici e codice fiscale.

In caso di acquisto e/o cessione di terreni e fabbricati è necessario fornire la relativa documentazione (contratto di compravendita e contratto di mutuo).

In occasione della consegna dei documenti al consulente ricordarsi di dare indicazione in merito alla destinazione del 5‰ (associazioni non lucrative, ecc.) e dell’ 8‰ (chiesa ecc.) e copia della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.

E’ sempre bene avere una situazione aggiornata degli immobili e relativi dati catastali.

Quest’anno, inoltre in occasione dell’incontro con il proprio consulente fiscale e’ importante affrontare la questione dell’imposta sostitutiva sui redditi da locazione di immobili abitativi.


Bonifici 55% entro fine anno

novembre 23rd, 2010

abitazione

La legge di stabilità in approvazione in questi giorni in Parlamento prevede la ripartizione si 10 anni del beneficio della detrazione del 55% per lavori di risparmio energetico anziché cinque anni.

Per poter ripartire quindi in cinque anni la detrazione è necessario effettuare il bonifico entro dicembre 2010 anche se i lavori non dovessero risultare terminati a tale data. In questo modo infatti si potranno applicare le vecchie regole.

Per professionisti e persone fisiche non rileva infatti la fine lavori bensì quella di effettuazione del pagamento. Per il vero la normativa non pone limiti nemmeno sull’inizio dei lavori, che in teoria potrebbero iniziare anche successivamente cioè nel 2011. Vi e’ da dire tuttavia che l’agenzia delle entrate non ho mai trattato un caso di questo tipo e con molta probabilità ciò non sarebbe consentito.

Per i contribuenti ai quali si applica il reddito d’impresa ( imprenditori individuali e società) le regole sono differenti. Infatti la ripartizione della detrazione verrà effettuata in cinque rate e non 10 solo per ben installati entro il 31 dicembre 2010, non essendo infatti in alcun modo rilevante il momento del pagamento, che tra l’altro può essere effettuato anche con modalità diverse da bonifico bancario.

Inoltre se i lavori sono effettuati da chiunque, persone fisiche o imprese, vengono acquistati mediante leasing, la detrazione spettante all’utilizzatore del bene è calcolata sul costo sostenuto dalla società di leasing e non ha nessuna rilevanza il momento del pagamento dei canoni di locazione che quindi possono iniziare anche successivamente. In questo caso infatti il momento rilevante e’  alternativamente la consegna del bene o l’entrata nella disponibilità dell’utilizzatore oppure il collaudo.

Proroga Unico 2010 ma non per tutto

novembre 2nd, 2010

La proroga al 5 ottobre per la trasmissione delle dichiarazioni non vale per tutto.

Infatti gli adempimenti con scadenza successiva al 30 settembre non beneficiano di alcun differimento.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate il termine di presentazione delle dichiarazioni non e’ stato prorogato ma e solo stato consentito l’invio delle stesse entro il 5 ottobre.

In conseguenza le dichiarazioni trasmesse successivamente, per essere considerate valide devono essere trasmesse nei 90 giorni successivi al 30 settembre, percio’ il termine scade il 29 dicembre. Ricordiamo che in questo caso possono essere irrogate le sanzioni di E. 258 a dichiarazione separatamente (ad es. redditi e Iva), ma che e’ possibile pagare con ravvedimento con riduzione ad un dodicesimo dell’importo previsto (quindi E. 21 a dichiarazione).

02/11/10

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